Poste Italiane SPA – CCNL Art. 19 – Periodo di prova

Poste Italiane SPA – CCNL Art. 19 – Periodo di prova

I. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova.

II. La durata del periodo di prova è:
– fino ad un massimo di quarantacinque giorni per i lavoratori appartenenti al livello F;
– fino ad un massimo di tre mesi per i lavoratori appartenenti ai livelli E, D, C, B;
– fino ad un massimo di sei mesi per i lavoratori appartenenti al livello A.

III. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove le assenze, cumulativamente, non abbiano superato i 30 giorni di calendario per la prova di durata massima trimestrale e 60 giorni di calendario per quello di durata massima semestrale. Il periodo di prova resta altresì sospeso in caso di infortunio sul lavoro; in tal caso il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove le assenze, cumulativamente, non abbiano superato la durata di sei mesi.

IV. Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova, salvo quanto previsto al comma III che precede e nei casi in cui la Società ritenga giustificata l’assenza stessa; in detti casi il periodo di prova verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata dell’assenza.

V. Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per il corrispondente personale non in prova.

VI. Durante il periodo di prova il trattamento economico non può essere inferiore a quello minimo fissato per il livello nel quale il dipendente è stato assunto. Durante detto periodo verranno assicurati al personale almeno 3 giorni di addestramento/formazione.

VII. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto, in qualsiasi momento, da ciascuna delle due parti stipulanti senza obbligo di preavviso, con diritto al TFR e alle
connesse competenze di fine lavoro.

VIII. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure per iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di
servizio prestato. Qualora la risoluzione avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al dipendente la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese.

IX. Trascorso il periodo di prova senza che da una delle parti il rapporto di lavoro sia stato risolto, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.