Poste Italiane – Premio di risultato 2016

Poste Italiane – Premio di risultato 2016

Premio di Risultato
Premio di Risultato

Ai dipendenti di Poste Italiane con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risultino in forza alla data del 31/12/2016 e che siano in servizio ed abbiano superato il periodo di prova, verrà riconosciuto il premio di risultato sulla base dei seguenti criteri:

– con le competenze del mese di settembre 2016, corresponsione con riserva a titolo di anticipazione delle risultanze attese per l’anno di riferimento, di una quota pari al 50% dell’importo economico complessivo del premio indicato nelle tabelle allegate corrispondente al target 100%.

– con le competenze del mese di giugno 2017 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio, liquidazione del conguaglio degli importi complessivi di premio relativi al 2016, pari alla differenza, positiva o negativa, tra l’importo spettante a livello individuale e quanto già erogato a titolo di anticipo per l’anno considerato.

L’erogazione del premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso dell’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane, ovvero l’80%.

Le giornate di assenza dal servizio, fatta eccezione di quelle per ferie, congedo matrimoniale, permessi ex festività soppresse, permessi retribuiti concessi a vario titolo, permessi sindacali, infortuni sul lavoro, malattie dovute a patologie di particolare gravità di cui all’art. 41 del CCNL e ricoveri ospedalieri, ivi ricomprendendo i periodi di prognosi che vi si riconnettono, nonché congedo di maternità per un periodo di cinque mesi, ed eventuali periodi di interdizione anticipata – riducono il premio in ragione di 1/312 nei confronti del personale che effettua un orario distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, ovvero di 1/260 nei confronti di quello che effettua un orario distribuito su 5 giorni lavorativi settimanali, dell’importo unitario annuo lordo stabilito nelle tabelle allegate in base ai livelli retributivi ed alle strutture di riferimento ivi indicate.
Le suddette decurtazioni, ove già non effettuate sulle anticipazioni corrisposte nell’anno, saranno operate sul saldo che verrà regolato con lo stipendio del mese di giugno nonché per la parte residua, ove il predetto saldo non risultasse capiente, sugli stipendi dei mesi successivi, entro il limite mensile di 1/5 degli stipendi medesimi;

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