Poste Italiane SPA – CCNL Art. 2 – Assetti contrattuali

Poste Italiane SPA – CCNL Art. 2 – Assetti contrattuali

Il sistema contrattuale si articola su due livelli, come di seguito individuati:

A) CONTRATTAZIONE NAZIONALE

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro costituendo fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi ed economici del personale, in coerenza con le indicazioni di politica dei redditi e dell’occupazione stabiliti dal Governo e dalle Parti Sociali.
Il presente contratto individua, per il secondo livello, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del primo livello, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i soggetti abilitati.

Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica.

Fanno parte dell’ambito delle competenze fondamentali assegnate alla contrattazione nazionale, i seguenti temi qualificanti di carattere generale:

  • recepimento delle intese Governo-Parti Sociali in materia di lavoro, previa analisi e valutazione congiunta;
  • politiche occupazionali;
  • sistema di relazioni industriali;
  • diritti sindacali;
  • disciplina del rapporto di lavoro;
  • disciplina del lavoro atipico;
  • nuove figure professionali, conseguenti a nuove attività o a cambiamenti organizzativi, per le quali non sia possibile procedere al relativo inquadramento sulla base delle norme del presente CCNL;
  • trattamenti retributivi ed economici;
  • nuovi regimi di orario connessi alla funzionalità dei servizi anche con riguardo alle esigenze indotte dal mercato di riferimento;
  • progetti di telelavoro.

Alla contrattazione di cui alla presente lettera A) viene altresì ricondotta, secondo criteri e modalità negoziati nel rispetto della procedura che segue, la gestione delle conseguenze sul piano sociale dell’attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva.

Riguardo a quanto precede, l’Azienda fornirà alle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL, una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell’avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali di cui sopra.

Detto confronto negoziale si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall’Azienda per il primo incontro, durante i quali l’Azienda non darà luogo all’attuazione dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.

All’esito positivo del predetto confronto, in difetto del quale le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni, il medesimo proseguirà per ciascuna delle regioni interessate nel rispetto della seguente ulteriore procedura.

A tal fine l’Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una preventiva comunicazione con contestuale indicazione della data dell’avvio del confronto, anche in tal caso, finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali dei processi citati, per quanto demandato dall’accordo nazionale.

Il negoziato di cui al comma che precede si esaurirà entro e non oltre i  12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall’Azienda per il primo incontro e ove il confronto medesimo non si sia concluso positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.

Durante lo svolgimento della predetta procedura l’Azienda non darà luogo all’attuazione dei progetti previsti per la parte riguardante la specifica regione e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.

In relazione alla procedura sopra descritta la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell’art. 6.

B) CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

La contrattazione di secondo livello riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Le Parti stipulanti, nel confermare la centralità della contrattazione di secondo livello per quanto demandato dal presente CCNL e dagli accordi intervenuti a livello nazionale, s’impegnano affinché le richieste nella sede di contrattazione di secondo livello, così come disciplinata dal presente articolo, siano conformi ai rinvii stabiliti a livello nazionale.

In conformità a quanto previsto dai protocolli sottoscritti a livello confederale, detta contrattazione riguarda erogazioni economiche variabili strettamente correlate:

  • ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le aziende dispongono;
  • ai risultati legati all’andamento economico specifico delle imprese.

Gli accordi relativi al premio di risultato hanno durata triennale  e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Per Poste Italiane S.p.A. la disciplina di cui al comma III lettera B) del presente articolo resta individuata all’art. 69 del presente CCNL.

Per le Aziende del Gruppo Poste Italiane diverse da Poste Italiane S.p.A., viene assegnata alla contrattazione di secondo livello aziendale la materia di cui alla lettera A), comma 4 ultimo alinea del presente articolo, fermi restando gli accordi intervenuti al riguardo, nonché la disciplina del Premio di Risultato, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 69, punto I, del presente CCNL.

Inoltre, sempre per Poste Italiane S.p.A., la contrattazione di secondo livello si svolge in sede regionale e di Direzione Generale Corporate, fermi restando i livelli di interlocuzione e rappresentanza previsti dal presente CCNL in sede di Unità Produttiva.
In tali sedi viene rimandato il confronto sulle seguenti materie:

a) la disciplina della quota regionale del premio di risultato secondo i rinvii contenuti nell’art. 69 del presente CCNL;
b) la definizione e applicazione dei nuovi regimi di orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro, ivi compresi i turni derivanti dall’introduzione di nuovi modelli strutturali, che non siano già stati oggetto di regolamentazione a livello nazionale;
c) le materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL;
d) le materie individuate dalle intese intervenute a livello nazionale, in attuazione degli accordi medesimi e secondo i rinvii in essi contenuti, anche con riferimento all’implementazione dei progetti di telelavoro di cui alla lett. A) del presente articolo;
e) l’incremento delle percentuali di ricorso al lavoro a tempo determinato secondo le previsioni di cui all’art. 22  del presente CCNL;
f) la gestione di conseguenze sul piano sociale dell’attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva territoriale, qualora i richiamati processi riguardino una sola regione, secondo criteri e modalità che seguono.

Riguardo alla lettera f)  che precede, l’Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell’avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare le ricadute sociali dei processi citati, nel rispetto delle norme contenute nel presente CCNL e negli accordi collettivi nazionali.

Il confronto, in ordine alle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) che precedono, si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall’Azienda per il  primo incontro.

Nel caso in cui detto confronto non si concluda positivamente, l’intera materia potrà formare oggetto di un ulteriore esame a livello nazionale, su richiesta anche di una sola delle OO.SS. nazionali stipulanti o dell’Azienda, da presentarsi entro 3 giorni dalla conclusione della predetta procedura regionale.

L’esame a livello nazionale dovrà comunque esaurirsi nel termine massimo di 10 giorni  dalla data  fissata dall’Azienda per il primo incontro.

Nel corso di ciascuna delle fasi della suddetta procedura l’Azienda non darà luogo all’attuazione dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta.

Al termine della suddetta procedura, ove la stessa non si sia conclusa positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.

In relazione alla procedura a livello regionale disciplinata dal presente articolo la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell’art. 6.

Le Parti stipulanti si danno atto reciprocamente che la risoluzione delle problematiche rinviate alla contrattazione di secondo livello dovrà, comunque, realizzarsi salvaguardando l’unitarietà e la titolarità del momento relazionale, secondo modalità e criteri coerenti con i Protocolli del 23 luglio 1993 e 22 dicembre 1998, in modo da non determinare ripetitività e sovrapposizioni con ambiti disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Le Parti si danno altresì atto che, nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio Paritetico Nazionale di cui all’art. 5  del presente CCNL, viene prevista una attività di complessivo monitoraggio sull’andamento della contrattazione di cui alla lettera B) del presente articolo.