Poste Italiane SPA – CCNL Art. 4 – Informazione e Consultazione

Poste Italiane SPA – CCNL Art. 4 – Informazione e Consultazione

In relazione a quanto previsto all’art.1 del presente CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire in ambito non negoziale i comuni contenuti di conoscenza.
Il predetto sistema di informazione e consultazione si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori di seguito indicati:
A) Livello Nazionale

a) Con periodicità semestrale, non prima dei mesi di aprile e di ottobre di ciascun anno, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti, una informativa sugli argomenti appresso specificati, con riferimento al personale destinatario del presente CCNL:

1. andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’Azienda, e situazione economica con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
3. processi di riconversione e di riposizionamento strategico:
revisione dei processi e dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi – con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti,
orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
4. dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza lavoro (ferie, presenze/assenze dal servizio, inidoneità);
5. contratto di programma;
6. tipologie e procedure delle attività in appalto;
7. distribuzione territoriale degli uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
8. dati dell’occupazione anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, livelli di inquadramento);
9. interventi normativi connessi al rapporto di lavoro derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo; possibilità di intervento su organismi istituzionali.

L’Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull’Azienda.

b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione.

c) L’Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva.

In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa. La consultazione si svolgerà nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio Paritetico Nazionale previsto dall’art. 5 del presente CCNL.
Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla lettera b), non si darà luogo all’attuazione dei provvedimenti di cui trattasi.

B) Livello Regionale

a) Con periodicità semestrale, non prima dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate:

1. andamento recente e prevedibile dell’attività dell’Azienda e situazione economica con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
3. qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza;
4. distribuzione regionale degli uffici postali con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
5. dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza;
6. linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza.

Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui al punti 1 e 2 che precedono, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.

b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) del presente CCNL una adeguata informativa in ordine:

1 alle decisioni ed ai provvedimenti che l’Azienda intende adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nella regione di riferimento;
2 ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione di riferimento la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;
3 alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale, connessi ai processi di cui al punto 1 che precede.

 

In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all’art. 6, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie.
La Delegazione sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi dalla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i quali non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi.

C) Livello di Unità Produttiva

a) Con periodicità semestrale ed in coerenza con la tempistica di cui al livello regionale, l’Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) del presente CCNL, una informativa riguardante:

1. l’andamento recente e prevedibile dell’attività dell’Azienda, nonché la sua situazione economica;
2. la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto.
3. i dati di cui all’art. 31 – lavoro straordinario – III capoverso.

Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui ai punti 1 e 2 che precedono, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.

b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6 lett. a) del presente CCNL, una adeguata informativa in ordine alle materie di seguito specificate riguardanti l’Unità Produttiva qualora non abbiano costituito oggetto di informativa a livello regionale:

1. decisioni e provvedimenti che l’Azienda intende adottare qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nell’Unità Produttiva di riferimento;
2. piani di attuazione di nuovi regimi di orario la cui introduzione, nell’Unità Produttiva di riferimento, abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. linee generali della formazione e riqualificazione professionale, connessi ai processi di cui al punto 1 che precede.

In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono, la Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. a) del presente CCNL, può formulare richiesta di consultazione da presentare entro 5 giorni dal ricevimento dell’informativa cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie.
La Delegazione sindacale di cui sopra potrà formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi dalla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i quali non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi.

Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale e di Unità Produttiva disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A. fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo.

Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e, pertanto, non si cumulano con le relative procedure.

Le procedure di informazione e consultazione previste dal presente articolo  per le materie di cui alla lettera A) sub a), punti 1 e 2 e sub b); B) sub a), punti 1 e 2, e sub b), punti 1 e 3; C) sub a), punti 1 e 2 e sub b) punti 1 e 3, nonché le previsioni di cui all’art. 7 che segue (informazioni riservate), costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25/2007.

Con periodicità annuale, nei primi tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimento, su richiesta delle Parti, nell’ambito dell’Osservatorio Paritetico di cui all’art. 5 che segue, viene effettuato uno specifico confronto sull’andamento e gli esiti delle procedure di cui al comma che precede. L’esito positivo del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione, realizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs.  n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra.

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Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono trattati all’interno del Comitato Nazionale per le Pari Opportunità e dei Comitati Regionali per le Pari Opportunità di cui all’art. 5 del presente CCNL.

Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisi.