Poste Italiane SPA – CCNL Art. 11 – Contributi sindacali
Le trattenute per contributi sindacali a favore delle OO.SS. stipulanti il CCNL vengono operate dalla Società a titolo gratuito sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto collettivo; le trattenute vengono effettuate in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.
II. Le relative deleghe vengono inoltrate dalle Organizzazioni Sindacali alle quali va effettuato il versamento alle strutture centrali o periferiche dalle quali i lavoratori direttamente dipendono.
III. Esse devono contenere:
− le generalità del dipendente;
− l’ufficio di appartenenza;
− l’individuazione esatta delle mensilità sulle quali effettuare le trattenute;
− la misura della trattenuta (quota fissa o percentuale);
− l’Organizzazione Sindacale beneficiaria;
− il mese e l’anno di decorrenza;
− il luogo e la data del rilascio;
− la firma del dipendente in originale;
IV. Il versamento delle somme trattenute per contributi sindacali verrà effettuato dalla Società sul conto corrente postale indicato dall’Organizzazione Sindacale beneficiaria non oltre il mese successivo a quello in cui la trattenuta stessa viene operata.
V. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione Sindacale e notificata per iscritto alla Direzione della Società.
VI. Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato e possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori. In tal caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello
nel quale la revoca stessa sia pervenuta alla Società. La revoca deve essere effettuata individualmente da ogni singolo interessato mediante atto scritto in originale, ordinatamente
compilato, inviato a mezzo raccomandata indirizzata alla struttura centrale o periferica dalla quale il lavoratore direttamente dipende e – separatamente – all’Organizzazione Sindacale
interessata.
La sola comunicazione all’Azienda dovrà essere corredata di una copia di un documento identificativo valido del dipendente interessato.
VII. Le deleghe a favore delle OO.SS. stipulanti, in atto alla data dell’entrata in vigore del CCNL, conservano la loro validità e sono assoggettate alla disciplina del presente articolo.