Poste Italiane SPA – CCNL Art. 11 – Contributi sindacali

Poste Italiane SPA – CCNL Art. 11 – Contributi sindacali

Le trattenute per contributi sindacali a favore delle OO.SS. stipulanti il CCNL vengono operate dalla Società a titolo gratuito sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto collettivo; le trattenute vengono effettuate in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.

II. Le relative deleghe vengono inoltrate dalle Organizzazioni Sindacali alle quali va effettuato il versamento alle strutture centrali o periferiche dalle quali i lavoratori direttamente dipendono.

III. Esse devono contenere:
− le generalità del dipendente;
− l’ufficio di appartenenza;
− l’individuazione esatta delle mensilità sulle quali effettuare le trattenute;
− la misura della trattenuta (quota fissa o percentuale);
− l’Organizzazione Sindacale beneficiaria;
− il mese e l’anno di decorrenza;
− il luogo e la data del rilascio;
− la firma del dipendente in originale;
− il consenso per il trattamento dei dati personali.

IV. Il versamento delle somme trattenute per contributi sindacali verrà effettuato dalla Società sul conto corrente postale indicato dall’Organizzazione Sindacale beneficiaria non oltre il mese successivo a quello in cui la trattenuta stessa viene operata.

V. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione Sindacale e notificata per iscritto alla Direzione della Società.

VI. Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato e possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori. In tal caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello
nel quale la revoca stessa sia pervenuta alla Società. La revoca deve essere effettuata individualmente da ogni singolo interessato mediante atto scritto in originale, ordinatamente
compilato, inviato a mezzo raccomandata indirizzata alla struttura centrale o periferica dalla quale il lavoratore direttamente dipende e – separatamente – all’Organizzazione Sindacale
interessata.

La sola comunicazione all’Azienda dovrà essere corredata di una copia di un documento identificativo valido del dipendente interessato.

VII. Le deleghe a favore delle OO.SS. stipulanti, in atto alla data dell’entrata in vigore del CCNL, conservano la loro validità e sono assoggettate alla disciplina del presente articolo.